Delibera di Giunta Comune Roma n°2421 del 19 luglio 2011

Protocollo RC n. 10841/11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2011)

L’anno duemilaundici, il giorno di martedì diciannove del mese di luglio, alle

ore 16,00, nella Sala degli Arazzi, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di

Roma, così composta:

1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore

2 BELVISO SVEVA.....…………….................. Vice Sindaco 9 GASPERINI DINO…………………………. “

3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 10 GHERA FABRIZIO…………………………. “

4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 11 LAMANDA CARMINE…………………….. “

5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 12 SENSI ROSELLA……..…………………..… “

6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 13 VISCONTI MARCO……………………...… “

7 CORSINI MARCO………...………………... “

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma,

Bordoni, Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Sensi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 242

Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento

atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e

Piano di Intervento Operativo per l’adozione di interventi

emergenziali.

Premesso che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione

della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita

in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e

gestione della qualità dell’aria ambiente;

Che il D.Lgs n. 155/2010, all’art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni

amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell’aria ambiente

competono anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;

Che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 1° agosto 2003, è stata

approvata, in ottemperanza al D.Lgs. n. 351/1999 (abrogato dal D.Lgs. n. 155/2010), la

classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell’aria ambiente e sono

stati individuati i Comuni ad alta criticità per i quali devono essere predisposti i Piani di

Azione, e tra questi, in particolare, il Comune di Roma e di Frosinone;

Considerata la configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria nel

Comune di Roma, così come approvata con deliberazione di Giunta della Regione Lazio

n. 938/2005 che definisce la tipologia delle singole stazioni (da traffico, di background, di

fondo urbano e rurali/suburbane);

 

2

 

Preso atto della nota di Arpa Lazio prot. n. 12356 del 19 febbraio 2010, con la quale

è stata comunicata l’attivazione di una nuova stazione di rilevamento della qualità

dell’aria denominata “Malagrotta”;

Che, con successiva nota prot. n. 81569 del 29 marzo 2010, la stessa Arpa Lazio ha

comunicato di considerare la suddetta stazione come stazione di “background

suburbano/residenziale/industriale” in quanto ricadente in una zona con specifiche

peculiarità, essendo interessata da importanti insediamenti industriali nonché

dall’espansione residenziale;

Che, con la stessa nota, Arpa Lazio indica la stazione di Malagrotta quale fonte di

informazione specifica della qualità dell’aria della zona, stazione della quale si dovrà

tener conto per l’adozione di provvedimenti ad hoc nell’ambito di un Piano Operativo del

Comune;

Che, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato

approvato il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, in

attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11

del 20 marzo 2010;

Che le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle

zone A e B predispongano un Piano di Intervento Operativo che preveda le modalità di

progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o

all’aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico;

Che le suddette norme indicano l’Arpa Lazio quale organo tecnico preposto

all’attivazione e gestione di un sistema modellistico previsionale in grado di stimare il

livello di inquinamento presunto da cui è possibile dedurre la gravità del rischio sulla base

del quale il Comune di Roma sarà tempestivamente allertato per adottare gli interventi

necessari;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, è stato

approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), adottato ai sensi dell’art. 36 del

Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Che il PGTU ha, tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, quello di ridurre

l’inquinamento atmosferico ed acustico e che, tra gli interventi per l’emergenza

ambientale previsti nel Piano, sono state indicate le misure permanenti per il

contenimento dell’inquinamento atmosferico;

Considerato, altresì, che il PGTU ha individuato quattro fasce concentriche del

territorio comunale a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico,

con maggiore pericolosità per le aree più centrali, le quali, pertanto, sono state preservate

da fenomeni più intensi attraverso l’adozione di provvedimenti permanenti per il

contenimento dell’inquinamento atmosferico;

Che le quattro fasce individuate dal PGTU oggetto di interventi specifici,

rappresentano zone del territorio concentriche, così identificate procedendo dai confini

territoriali verso il centro: “Intero territorio comunale”, “Fascia Verde”, “ZTL – Anello

Ferroviario”, “ZTL – Centro Storico”, ognuna delle quali è da intendersi includente le

zone poste al suo interno;

Che inoltre l’attuale Amministrazione ha approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 36 del 16 marzo 2010 il Piano Strategico della Mobilità Sostenbile (PSMS),

che costituisce il quadro di riferimento per tutti gli interventi strutturali nel settore della

mobilità ed in particolare include azioni di lungo periodo, coerenti con i tempi di

attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) della città, ma anche di breve e medio

periodo proprio per dare un’attuazione progressiva, ma con avvio immediato alle misure

che realizzano la duplice finalità di un miglioramento/potenziamento della mobilità e

contestualmente una riduzione dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano;

 

 

3

 

Che nel PSMS è previsto il miglioramento del sistema di mobilità attraverso la

riorganizzazione della rete di trasporto pubblico di superficie, l’individuazione di tracciati

idonei per il potenziamento della rete tranviaria e per l’implementazione di sistemi di

trasporto innovativi di media capacità, la realizzazione degli interventi di ottimizzazione e

potenziamento dell’attuale rete metropolitana necessari a garantire la massima efficacia

alle due nuove tratte B1 e C in corso di realizzazione, il potenziamento dei servizi

ferroviari metropolitani anche attraverso la rinegoziazione dei livelli di offerta erogati, il

potenziamento del sistema dei parcheggi di scambio, l’attuazione di nuove politiche,

anche innovative, per la regolazione della mobilità privata, la diffusione delle tecnologie

per l’informazione e l’accessibilità ai servizi, sia del trasporto pubblico che privato, la

valorizzazione dei modi non motorizzati anche per l’accessibilità sistematica al trasporto

pubblico, la promozione dell’intermodalità e dei modi di trasporto innovativo di tipo

collettivo (servizi integrativi del TPL e flessibili, car sharing, carpooling, ecc.), la

promozione dell’uso di mezzi a basso impatto ambientale;

Che con Memoria di Giunta Capitolina del 24 novembre 2010 sono stati formulati

gli indirizzi per la revisione del Piano merci, in corso di approvazione, che, insieme alla

Pedonalizzazione del Centro Storico, concorrerà al risanamento della qualità dell’aria;

Che, con successivi provvedimenti, i competenti Organi Istituzionali ed Uffici di

Roma Capitale delineranno ulteriormente le azioni delle singole misure del PSMS, anche

in attuazione alle indicazioni contenuto nel Piano Regionale sulla Qualità dell’Aria

(PRQA) nel territorio della Regione Lazio, pubblicato sul BURL n. 11, S.O. n. 60 del

20 marzo 2010 ed in particolare alle specifiche prescrizioni per il territorio di Roma

Capitale riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione la PRQA ivi incluse;

Che inoltre con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/1999 e s.m.i.,

n. 790/2001, n. 797/2002, n. 185/2007 e s.m.i., n. 615/2006 sono stati adottati, all’interno

della “ZTL – Anello Ferroviario”, una serie di provvedimenti permanenti di interdizione

alla circolazione dei veicoli a motore endotermico più inquinanti (autoveicoli a benzina

“Pre-Euro 1”, autoveicoli diesel “Pre-Euro 1” ed “Euro 1”, ciclomotori e motoveicoli

diesel, a tre e quattro ruote, “Pre-Euro 1” ed “Euro 1”, ciclomotori e motoveicoli a due,

tre e quattro ruote, dotati di motore a due e quattro tempi “Pre-Euro 1”);

Che il complesso di tali provvedimenti strutturali di rinnovamento della mobilità e

di limitazione della circolazione veicolare privata hanno contribuito, in considerazione

anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione

delle emissioni degli inquinanti;

Che, conseguentemente, come evidenziato dai dati rilevati dalle stazioni di

monitoraggio della qualità dell’aria, si è assistito negli ultimi anni ad una significativa

riduzione delle concentrazioni in aria soprattutto di inquinati come il biossido di zolfo,

monossido di carbonio, benzene, e PM10 (relativamente alla sola media annuale) per i

quali non si registrano più superamenti dei valori limite;

Che, tuttavia, si registrano ancora per il materiale particolato (PM10) un numero di

superamenti (riferito all’anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello

tollerato dalle norme vigneti e, per il biossido di azoto, superamenti di entrambi i limiti

previsti dalle stesse normative;

Che le situazioni più critiche si verificano soprattutto nel periodo invernale quando

possono verificarsi, con maggiore frequenza, condizioni meteoclimatiche particolarmente

sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti a fronte di un quadro emissivo più gravoso

determinato dai maggiori flussi di traffico e dal funzionamento degli impianti di

riscaldamento quali fonti principali di inquinamento atmosferico nel territorio di Roma;

Che si ritiene, quindi, opportuno prevedere ulteriori provvedimenti permanenti,

programmati ed emergenziali più restrittivi per il contenimento dell’inquinamento

atmosferico, da adottarsi soprattutto nel periodo invernale, al fine di conseguire un più

 

 

4

 

significativo abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti nell’aria ambiente, a

fronte di un più contenuto disagio per la cittadinanza in quando circoscritto solo ad un

periodo dell’intero anno minimizzando quindi il rapporto costi/benefici;

Che i provvedimenti da prevedere si inseriscono in un quadro più ampio di

interventi che l’Amministrazione Capitolina sta attuando per la riduzione delle emissioni

come quelle gas climalteranti per il monitoraggio dei quali è stato già costituito un

Osservatorio ambientale nell’ottica generale di perseguire sempre più l’obiettivo di uno

sviluppo sostenibile;

Che, pertanto, è necessario predisporre un nuovo Piano di Intervento Operativo per

gli interventi emergenziali che sostituirà integralmente quello attualmente vigente,

approvato con D.G.C. n. 563/2007;

Che, altresì, gli impianti termici, destinati alla climatizzazione invernale degli

ambienti, devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non

vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto

1993 e s.m.i.;

Che si ritiene di poter non coinvolgere nelle limitazioni del traffico i veicoli meno

inquinanti (es. veicoli ibridi, veicoli alimentati a metano e a GPL, e quelli alimentati a

gasolio e a benzina di tecnologia più avanzata);

Che gli interventi previsti, oggetto di deliberazione, risultano connessi alla gestione

del traffico veicolare e che, pertanto, risulta utile una adozione dei provvedimenti

condivisa tra il Dipartimento Ambiente e il Dipartimento Mobilità nel perseguimento di

obiettivi convergenti;

Che, risulta necessario prevedere l’adozione di provvedimenti mirati a contenere

l’inquinamento nel breve-medio termine in modo da limitarne gli effetti sia acuti che

cronici che si evidenziano per alcuni agenti inquinanti come il PM10 e l’NO2;

Che occorre tutelare la salute della popolazione avendo un riguardo particolare per i

soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane,

cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro

che sono soggetti a prolungate esposizioni);

Che, quindi, è necessaria l’adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela

dell’ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza assunta

con finalità anche preventive dal Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale;

Tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza

in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa in materia ambientale a

partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, dal Decreto

Legislativo n. 195/2005 e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 155/2010;

Preso atto che in data 8 luglio 2011 il Direttore del Dipartimento “Tutela

Ambientale e del Verde – Protezione civile” ha attestato – ai sensi e per gli effetti

dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i) – del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da

dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i

documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte

di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa

comporta.

Il Direttore F.to: T. Profeta”

 

 

5

 

Preso atto che in data 8 luglio 2011 il Direttore del Dipartimento “Tutela

Ambientale e del Verde – Protezione civile” ha espresso il parere che di seguito

integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.E.L.L., approvato

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Baroglio”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 agosto

2000, n. 267;

Visto l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l’art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

Visti gli artt. 7, 157 comma 2 e 158 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992

n. 285 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 195;

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 155;

Vista la D.G.R. n. 938/2005;

Vista la D.C.R. n. 66/2009;

Viste le D.G.C. nn. 790/2001 e 797/2002;

Vista la D.G.C. n. 615/2006;

Vista la D.G.C. n. 185/2007;

Vista la D.G.C. n. 563/2007;

Visto il T.U.E.E.L.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

e s.m.i..

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa, delibera:

di approvare i seguenti provvedimenti di prevenzione e contenimento dell’inquinamento

atmosferico, ferme restando le misure permanenti già in vigore relativamente a ciascuna

fascia di salvaguardia ambientale definita dagli strumenti in essere:

1.

provvedimenti emergenziali, cui sarà data applicazione dalla data di adozione del

presente atto, articolati secondo le modalità e i termini definiti dal Piano di Intervento

Operativo (P.I.O.) riportato all’allegato I, che sostituisce integralmente il precedente

P.I.O. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 563/2007

2.

provvedimenti programmati da adottarsi con successivo atto:

2.1 divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella

zona “fascia verde” del PGTU (definita all’allegato II), nel periodo invernale

novembre-marzo, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30, per almeno quattro

domeniche il cui calendario e le eventuali categorie derogate/esentate saranno

definiti con successivo provvedimento;

2.2 divieto

di accesso e circolazione, all’interno della ZTL “anello ferroviario”

(definita all’allegato III), nel periodo 1° novembre 2011-31 marzo 2012 dalle

ore 00,00 alle ore 24,00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione del sabato, della

domenica e dei giorni festivi infrasettimanali), per le seguenti tipologie di

veicoli:

 

6

 

autoveicoli alimentati a benzina “Euro 1” (ovvero non conformi, a seconda

della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla

Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase

Il e successive);

autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 2” (ovvero non conformi, a seconda

della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla

Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);

ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4

tempi “Euro 1” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo,

alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva

2002/51/CE – fase A e successive).

Le eventuali categorie derogate/esentate saranno definite nel relativo atto;

3.

provvedimenti permanenti da adottarsi a partire dal 1° novembre 2012, recanti

divieto permanente di accesso e circolazione ai veicoli a motore endotermico,

all’interno della ZTL “anello ferroviario”, per le seguenti tipologie veicolari:

autoveicoli alimentati a benzina “Euro V” (ovvero non conformi, a seconda della

categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla

Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e

successive);

autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 2”, (ovvero non conformi, a seconda della

categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva

1999/96/CEE – Riga A e successive);

ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4

tempi “Euro 1”, (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla

Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE –

fase A e successive).

Le eventuali categorie derogate/esentate saranno definite nel relativo atto.

Il Dipartimento “Mobilità e Trasporti” provvederà affinché le Società esercenti il TPL

rafforzino il servizio di trasporto pubblico locale in occasione della vigenza dei

provvedimenti Emergenziali e Programmati su indicati.

Il Dipartimento “Comunicazione Istituzionale” provvederà alla realizzazione di una

campagna di comunicazione tesa alla diffusione alla cittadinanza dei contenuti e delle

motivazioni del presente atto.

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale provvederà ad una puntuale verifica

dell’osservanza, da parte della cittadinanza, dei provvedimenti Emergenziali,

Programmati e Permanenti di cui alla presente deliberazione, nonché alla analitica

catalogazione delle sanzioni irrogate per tipologia di provvedimento inosservato.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Gli allegati da I a V sono parte integrante e costitutiva del presente atto.

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

Postilla:

Al segno

leggasi:

“Euro 1”

li 25 agosto 2011

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del

19 luglio 2011.

Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

………………………….....………